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Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008: novità 2022

E' stata pubblicata la versione aggiornata a Gennaio 2022 del D. Lgs. 81/08 che contiene al suo interno novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In questa versione sono incluse le nuove disposizioni introdotte dal "Decreto Fiscale" (D.L. 146/2021), convertito con modificazioni della legge n. 215/2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" che ha avuto un impatto significativo sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il DL 146/2021 prevede una revisione del D. Lgs. 81/08. Di rilievo sono le novità che riguardano:


  • la formazione adeguata e specifica dei Datori di Lavoro, già prevista per i dirigenti e i preposti, che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, così come stabilito nell'Accordo Stato Regioni (comma 7 art. 37);

  • il rafforzamento della figura del preposto;

La modifica all'art. 37 prevede entro il 30 giugno 2022 un accordo da parte della conferenza permanente Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, che andrà ad individuare:

  • durata;

  • contenuti minimi;

  • modalità;

della formazione obbligatoria a carico del Datore di Lavoro, oltre alla specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria.

Nel comma 5 art. 37 è sottolineato il tema dell'addestramento:" L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto i in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, DPI; consiste anche nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".



Viene introdotta anche la novità riguardante le attività formative che devono essere svolte interamente in presenza e con cadenza biennale.

La modifica all'art. 14 riguarda i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare. Nella legge di conversione emerge che l'ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontra che almeno il 10 % dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di istaurazione del rapporto di lavoro, cioè inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.



Novità riguarda anche il ruolo del Preposto, al quale viene chiesto di intervenire, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza, per modificare il comportamento non conforme riscontrato in ambito lavorativo. Infatti nel comma 1 art. 19 viene detto che il preposto può interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti qualora vi siano trasgressioni delle regole riguardanti la sicurezza sul lavoro.


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