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FORMAZIONE NELLE PMI - la normativa

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    ergacon
  • 29 lug
  • Tempo di lettura: 3 min
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Garantire ambienti di lavoro sicuri nelle piccole e medie imprese (PMI) è necessario per rispettare la normativa vigente, tutelare la salute dei lavoratori e migliorare la produttività aziendale.

La formazione è uno degli elementi chiave per poter contare su lavoratori che svolgano un ruolo attivo per la propria sicurezza e quella dei colleghi di lavoro.

Investire nella formazione sulla sicurezza porta numerosi vantaggi alle PMI:

  • riduzione degli infortuni sul lavoro: un personale formato è più consapevole dei rischi e adotta comportamenti più sicuri;

  • diminuzione dei costi legati a incidenti e assenze per malattia: prevenire è sempre meno costoso che gestire le conseguenze di un incidente;

  • miglioramento del clima aziendale: un ambiente di lavoro sicuro aumenta il benessere e la motivazione dei dipendenti;

  • migliore reputazione aziendale: dimostrare attenzione alla sicurezza può essere un valore aggiunto per clienti e partner commerciali.

Affinché la formazione sia realmente efficace, è importante adottare strategie mirate, basate su:

  • metodi interattivi per coinvolgere i partecipanti;

  • regolarità nell’aggiornamento;

  • utilizzo di strumenti digitali che permettono maggiore flessibilità e accessibilità;

  • personalizzazione dei contenuti per adattare la formazione alle esigenze speci- fiche dell’azienda.


LA NORMATIVA


Testo unico sulla sicurezza sul Lavoro

L’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) stabilisce che ogni lavoratore deve ricevere una formazione adeguata, sufficiente, comprensibile (anche rispetto alle conoscenze linguistiche dei lavoratori immigrati) e specifica, in base al livello di rischio della loro mansione.

La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

La frequenza degli aggiornamenti varia in base alla tipologia di lavoro svolto, con scadenza minima di 5 anni.

La formazione deve riguardare in particolare:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

  • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;

  • rischi specifici relativi alla mansione effettivamente svolta.

La formazione e, dove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Le competenze acquisite nelle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino, rilasciato dalle Regioni/Province.


Accordo Stato-Regioni

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che definisce la durata e i contenuti minimi dei due principali per- corsi formativi:

Formazione Generale: riguarda le nozioni di base sulla sicurezza sul lavoro, è un credito formativo permanente, non richiede aggiornamenti periodici.

Formazione Specifica: riguarda i rischi presenti in un’attività lavorativa, con durata variabile in base al livello di rischio, come individuato dalla valutazione dei rischi aziendali:

  • rischio basso: 4 ore;

  • rischio medio: 8 ore;

  • rischio elevato: 12 ore


Una particolare formazione riguarda:

  • i lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (art. 2 del Dpr n. 177 del 14 settembre 2011);

  • gli operatori di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione (art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008);

  • i lavoratori delle imprese affidatarie (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).

 
 
 

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